Eligendo e vigilando

Scelta e verifica dei fornitori per la gestione dei rifiuti industriali

La principale norma italiana in materia di rifiuti industriali è il decreto legislativo 152/2006 che indica quali sono gli obblighi e le responsabilità del produttore dei rifiuti. Oltre alla classificazione dei rifiuti prodotti e alla compilazione della documentazione obbligatoria per legge, l’azienda che produce rifiuti industriali è tenuta a scegliere e verificare i fornitori di cui si avvale, per accertarsi che siano conformi alla normativa, sia formalmente che operativamente. Ha quindi una responsabilità in eligendo (scelta) e in vigilando (verifica nel tempo).

2 persone responsabili in eligendo e vigilando

Responsabilità in eligendo e vigilando dell’azienda che produce rifiuti

L’articolo 188 del decreto 152/2006 stabilisce che il produttore iniziale di rifiuti – l’azienda – o un altro detentore dei rifiuti, possa decidere di occuparsi direttamente del loro trattamento o di affidarsi a terzi, cioè a:

  • un intermediario senza detenzione come Omnisyst,
  • un commerciante,
  • un ente, nel momento in cui i rifiuti vengono consegnati, 
  • un’impresa che tratta i rifiuti, 
  • un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, che può essere pubblico oppure privato.

Nel momento in cui si decide di consegnare il rifiuto oppure di affidarsi a terzi, il produttore o il detentore del rifiuto, ha l’obbligo di eseguire un controllo accurato, prima di scegliere il fornitore a cui affidarsi. Deve quindi:

  • accertarsi che il fornitore abbia i titoli abilitativi necessari,
  • verificare chesia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel caso del trasportatore e dell’eventuale intermediario,
  • controllare le autorizzazioni di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di gestione del rifiuto, ovvero: trasportatore, intermediario o commerciante senza detenzione e gestore dell’impianto di recupero o di smaltimento.

Oltre a verificare i requisiti professionali di tutti i fornitori coinvolti nei processi, in caso di controlli da parte delle autorità, deve anche essere in grado di dimostrare che questi fornitori siano compliant, cioè che lavorino nel rispetto della normativa sui rifiuti.

Questo significa che la responsabilità di scegliere e vigilare resta in capo all’azienda anche quando questa si affida a un intermediario senza detenzione, dal momento che l’intermediario senza detenzione è per sua natura una figura priva di rappresentanza. Può agire come facilitatore per conto del suo cliente, individuando i fornitori più indicati per la gestione di una determinata tipologia di rifiuti e verificando che siano in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie. Proprio perché non è detentore del rifiuto ed è privo di rappresentanza, non può rispondere per il cliente nella scelta e poi nella verifica del loro operato. Risponde solo per la sua parte.

Le sanzioni per la gestione dei rifiuti non conforme

La Corte di cassazione, sezione III Penale, si è pronunciata più volte in materia di gestione di rifiuti industriali, valutando anche la responsabilità nella scelta di fornitori conformi, sia sotto il profilo delle autorizzazioni obbligatorie che della gestione effettiva dei rifiuti

A questo proposito, è bene ricordare alcune delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme. L’articolo 29 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che “chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro”.

Se poi questa attività non autorizzata comporta lo scarico di sostanze pericolose (secondo quanto indicato nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza), la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena va da i 6 mesi a 2 anni e prevede il pagamento di un’ammenda che va da 5.000 euro a 52.000 euro. La stessa sanzione vale se il soggetto prosegue l’attività anche se ha ricevuto l’ordine di chiusura dell’installazione, e se l’esercizio non autorizzato è relativo a una discarica abusiva è prevista la confisca dell’area.

In più, tolto il caso di reato, il soggetto che ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale, ma non ne rispetta le prescrizioni o non rispetta quanto previsto dall’autorità competente, deve pagare una sanzione amministrativa che va da 1.500 euro a 15.000 euro. Sanzione che sale a un’ammenda da 5.000 a 26.000 euro se è presente una violazione dei valori limite di emissione rilevata durante i controlli, relativa alla gestione dei rifiuti e scarichi in aree protette o in risorse idriche destinate al consumo umano. A questa ammenda si aggiunge anche l’arresto fino a 2 anni, se si tratta di rifiuti pericolosi non autorizzati, scarico di sostanze pericolose, superamento dei valori limite di emissione e utilizzo di combustibili non autorizzati.

Inoltre, l’articolo 259 dello stesso decreto prevede che chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con l’arresto da 3 mesi a 1 anno o col pagamento di una multa che va da 2.600 euro a 26.000 euro, nel caso di rifiuti non pericolosi, e con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e il pagamento di un’ammenda dello stesso importo, nel caso di rifiuti pericolosi.

Queste pene “si applicano ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

sanzioni per la gestione dei rifiuti
Manager di Omnisyst

Fornitori selezionati e costantemente verificati con Omnisyst

La scelta e la verifica di fornitori idonei alla gestione dei rifiuti industriali è complessa e richiede un notevole dispendio di tempo e risorse. Puoi decidere di seguire direttamente queste attività in azienda o affidarti a un intermediario senza detenzione, certificato e indipendente, come Omnisyst. In Omnisyst verifichiamo periodicamente e costantemente i nostri fornitori, secondo un approccio pratico e documentale basato sui principali standard internazionali (ISO 9001, 14001, 45001), che prevede:

  • analisi della compliance documentale,
  • sopralluoghi per verificare i requisiti tecnico-professionali e le potenzialità operative reali,
  • qualifica dei fornitori perché siano adatti alle esigenze tecnico-operative dei clienti,
  • monitoraggio costante dei trasportatori (oltre 500) e degli impianti (oltre 700) che abbiamo selezionato.

Non possediamo né impianti né mezzi di trasporto. Una scelta che ci permette di essere liberi da conflitti di interesse e di individuare per i nostri clienti i fornitori più idonei per lo svolgimento dei servizi di ritiro e conferimento rifiuti, valutando trasportatori e impianti in base a caratteristiche tecniche, operativo/gestionali ed economiche. Inoltre, il nostro software proprietario per la gestione dei rifiuti funge da repository documentale costantemente verificata e aggiornata dal nostro personale specializzato. In questo modo le aziende hanno uno strumento che dimostra la correttezza del loro processo di controllo e che le agevola anche nell’adeguamento alla normativa sul R.E.N.T.Ri e nella compilazione dei documenti obbligatori per legge: registro di carico e scarico, formulario di identificazione dei rifiuti e dichiarazione MUD (quest’ultima per chi sceglie il nostro servizio di gestione dei rifiuti industriali chiavi in mano).