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24 - 10 - 2025

Rifiuti assimilabili: come ridurre i costi e aumentare la sostenibilità aziendale

rifiuti assimilabili

Le attività produttive, le organizzazioni e le aziende non producono solo rifiuti speciali.
Molti dei loro scarti, per natura e composizione, sono infatti assimilabili ai rifiuti urbani, come quelli che produciamo in casa.

Parliamo, ad esempio, dei rifiuti prodotti da un ristorante, da uno studio professionale o da un’università (escludendo i laboratori), simili per natura ai residui domestici, ma con una differenza di quantità.

Questa distinzione è cruciale non solo per comprendere le modalità di gestione, ma soprattutto per cogliere le opportunità che i rifiuti assimilabili offrono. Mentre i rifiuti urbani sono gestiti dalle amministrazioni locali, i rifiuti speciali richiedono alle aziende un partner di gestione ambientale dedicato: in questo scenario i rifiuti assimilabili possono aprire nuove strade per contenere i costi, semplificare i processi e migliorare la sostenibilità aziendale.

In questo articolo faremo chiarezza su cosa prevede la normativa e su come trasformare una gestione consapevole dei rifiuti in un vantaggio concreto, sia economico che ambientale.

Rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti assimilati, quali sono le differenze?

C’è più di qualche carattere tipografico che separa i rifiuti assimilabili agli urbani da quelli assimilati. Vediamo di capire meglio cosa si intende per ciascuna delle due categorie.

Che cosa sono i rifiuti assimilabili?
Con questa definizione si indicano le tipologie di rifiuti con caratteristiche e composizione tali da permettere che vengano trattati in impianti progettati per i rifiuti urbani. Parliamo, come dicevamo, di tutti quei residui, materiali o in qualche caso anche prodotti dismessi che possono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per l’uomo o per l’ambiente.

Quanto ai rifiuti assimilati agli urbani, questi sono i rifiuti che hanno esercitato il potere di assimilazione e che quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti urbani.

In origine la possibilità o meno di esercitare il potere di assimilazione dipendeva dagli enti locali territoriali, come previsto nel decreto legislativo 152/06. Ogni comune aveva la facoltà di scegliere quali rifiuti speciali assimilabili potessero essere trattati come urbani.

È importante sottolineare che il quadro normativo è cambiato, introducendo aggiornamenti significativi, tra questi il decreto legislativo 116/2020.
Approfondiamo quindi l’aspetto legislativo per chiarire il contesto attuale e scoprire le opportunità disponibili per ottimizzare la gestione di questa tipologia di rifiuti.

Il quadro normativo

La gestione degli scarti e dei rifiuti è regolata dal decreto legislativo 152/06, noto anche come Testo Unico Ambientale: il punto di partenza e il punto di riferimento per tutto il quadro legislativo.
Il fatto che il Testo Unico Ambientale sia un documento organico, suddiviso in più sezioni, evidenzia l’importanza strategica della gestione dei rifiuti per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

All’interno del decreto la parte quarta è dedicata alle norme relative alla gestione dei rifiuti: in questa sezione compare anche la distinzione fondamentale tra i rifiuti urbani e quelli speciali. Proprio questa distinzione ha aperto la strada alla possibilità di assimilare alcuni rifiuti speciali agli urbani, creando nuove opportunità di gestione per i produttori.

L’evoluzione del contesto normativo europeo ha reso necessarie successive modifiche al Testo Unico Ambientale, aggiornandolo rispetto alle disposizioni iniziali per adeguarlo alle nuove direttive.
Vediamo quali sono le normative e più nel dettaglio gli articoli che regolano questo tema.

Il Testo Unico Ambientale (D. lgs. 152/2006) e i rifiuti assimilabili

Analizzando la normativa più da vicino, gli articoli di nostro interesse all’interno del Testo Unico sono di fatto tre: l’articolo 183, il 198 e il 198-bis:

  • l’articolo 183 raccoglie le definizioni;
  • l’articolo 198 è dedicato alle competenze dei comuni;
  • l’articolo 198-bis riguarda il programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Nell’articolo 183, a partire dalla definizione di rifiuto, il testo procede poi spiegando quali sono i rifiuti urbani e al comma 2 della lettera b-ter) specifica che tra questi ci sono anche “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.

Questa definizione e i due allegati a cui si riferisce sono il risultato di un intervento legislativo posteriore (d. lgs 116/2020) entrato in vigore con decorrenza 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda l’articolo 198 e le competenze dei comuni, è qui dove si specifica che a questi enti locali territoriali spetta la gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati.

Il 198-bis fissa gli obiettivi e le linee strategiche a cui si devono attenere Regioni e Province autonome.

Le novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020

Il decreto legislativo 116/2020, nato per recepire la direttiva comunitaria 2018/851/UE, ha apportato significative modifiche alla gestione di rifiuti e imballaggi, riformando anche la disciplina dei rifiuti assimilabili.

Le principali novità riguardano una nuova definizione di rifiuti urbani, che introduce due allegati chiave.

Il primo di questi (allegato L-quater) riporta una lista di rifiuti divisi in quindici gruppi che raccolgono ciascuno una precisa classificazione, completa di descrizione e codice CER di riferimento del rifiuto.
Dai rifiuti organici, alla carta e cartone, plastica, metallo, fino agli imballaggi, al tessile, ai detergenti e ad altre categorie, i rifiuti dettagliati nell’allegato L-quater sono assimilabili a quelli urbani, quando prodotti dalle attività specificate nell’allegato successivo.

L’elenco contenuto nell’allegato L-quinquies, invece, riporta i produttori dei rifiuti citati nel precedente allegato che possono esercitare il potere di assimilazione e, appunto, assimilarli a rifiuti urbani.
Tra queste: attività culturali, ricreative o ludiche aperte al pubblico come musei, biblioteche, associazioni, cinema; esercizi del settore Ho.Re.Ca.; attività di ambito sanitario, artigianale e altre di tipo commerciale.

Alla luce di queste modifiche normative, è ora più corretto parlare di “rifiuti urbani” per indicare i rifiuti precedentemente definiti “assimilabili” che sono stati “assimilati agli urbani”.

TARI: nuovi regolamenti e opportunità

Tra le novità introdotte dal decreto del 2020 nominato, bisogna ricordare anche quanto recepito dai nuovi regolamenti TARI, acronimo di “Tassa Rifiuti” che riguarda i comuni e il finanziamento dei costi del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Per le utenze non domestiche è possibile scegliere se fare riferimento al servizio pubblico o affidarsi a un gestore ambientale presente sul mercato per quanto riguarda il recupero dei rifiuti urbani prodotti.
Quando si opta per il mercato e quando vengono correttamente dimostrati la gestione e il trattamento dei rifiuti urbani prodotti, allora è possibile una riduzione della tassa. La misura prevista riguarda integralmente la parte variabile della tariffa e quindi permette di corrispondere unicamente la parte fissa.

I costi di gestione: eliminare le inefficienze e contenere la spesa si può

Con i cambiamenti introdotti dalla normativa che abbiamo descritto, per le attività, gli esercizi, le imprese e le organizzazioni produttrici di rifiuti assimilabili agli urbani – cioè rifiuti urbani a tutti gli effetti – si aprono scenari fatti di opportunità che presentano più vantaggi.

Fare riferimento al mercato per un servizio di gestione ambientale permette appunto di avere diversi benefici:

  • a livello economico le proposte tendono ad essere più vantaggiose se paragonate a quelle delle amministrazioni locali;
  • da un punto di vista qualitativo, il servizio offerto dai gestori ambientali nasce per rispondere alle esigenze del cliente, ovvero il produttore di rifiuti, e quindi nel complesso può dirsi migliore;
  • in termini di innovazione e cambiamenti, il mercato dimostra una maggiore flessibilità e capacità di adattarsi rapidamente all’introduzione di nuove tecnologie, offrendo soluzioni più dinamiche rispetto a quelle tradizionalmente proposte dal servizio pubblico;
  • guardando alle opportunità offerte da paradigmi di economia circolare e percorsi simbiotici tra le aziende, il mercato propone soluzioni più interessanti anche dal punto di vista della sostenibilità.

Valorizzare gli scarti offre vantaggi economici, benefici ambientali e favorisce l’economia circolare

Come abbiamo visto sono diversi i punti a favore di una gestione dei rifiuti assimilabili che, conformemente a quanto previsto, preferisce le soluzioni sul mercato a quelle del servizio pubblico.

Un elemento da mettere in risalto, a questo punto, riguarda proprio questa prima alternativa, che valorizza la sostenibilità. Nella comunicazione con gli stakeholder infatti, una gestione consapevole del comparto rifiuti, e tra questi anche di quelli assimilabili, produce un riscontro positivo perché assicura un impegno reale, perfino nelle scelte per così dire ordinarie.

Il nostro lavoro è anche questo: aiutare le aziende a monitorare costantemente le soluzioni per optare per scelte eticamente condivisibili ed economicamente convenienti.
In Omnisyst crediamo che la differenza si possa fare agendo con consapevolezza in tutti gli aspetti della filiera degli scarti, anche quelli dai quali non ci si sarebbe aspettati un beneficio.Se vuoi scoprire quali sono le opportunità che la tua azienda può sfruttare, contattaci per avere una consulenza personalizzata. Insieme possiamo scegliere soluzioni di valore, anche per i rifiuti urbani.