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12 - 06 - 2025

Le normative europee e italiane, il codice smaltimento rifiuti e l’elenco CER

codice smaltimento rifiuti

L’impianto normativo che regola la filiera dei rifiuti nasce per promuovere una gestione comune ai paesi europei per valorizzare i residui tutelando la salute delle persone e dell’ambiente.

Per le aziende, conoscere il quadro giuridico di riferimento è fondamentale per operare scelte di valore e adeguarsi a quanto previsto. Il tema del trattamento dei rifiuti speciali, infatti, ha molteplici valenze: è sì una voce di spesa, allo stesso tempo però può essere il veicolo per affermare il proprio impegno nei confronti della sostenibilità e dell’ambiente.
Teniamo anche presente la necessità per le organizzazioni di rispettare le norme: il rischio va ben oltre le sanzioni o, in qualche caso le implicazioni penali, perché produce un danno all’immagine e alla reputazione, una fonte di costi ben più alti.

In un momento in cui l’attenzione per l’ambiente è un tema così centrale, le aziende hanno la possibilità di dimostrarsi allineate con gli interessi della collettività promuovendo una governance dei rifiuti informata e sostenibile.

Ecco quindi una breve guida completa dei riferimenti legislativi, oltre che delle indicazioni per una corretta attribuzione dei codici smaltimento rifiuti per operare nel rispetto delle norme in vigore.

Una panoramica normativa per i rifiuti industriali

Gli scarti e i residui provenienti dalle attività produttive di qualunque genere si definiscono rifiuti industriali o, per meglio dire, rifiuti speciali.
La differenza tra questi e i rifiuti domestici è prima di tutto normativa e deriva dalla provenienza, questo determina poi il modo in cui vengono gestiti: ai secondi, denominati rifiuti solidi urbani, pensano le amministrazioni locali, mentre i produttori devono occuparsi di quelli speciali facendo riferimento ad aziende autorizzate.

L’impatto della gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulle persone, così come l’impegno ad individuare percorsi di recupero per valorizzare gli scarti, sono elementi che caratterizzano le norme sia nazionali che europee.

A livello comunitario, infatti, è parso fondamentale adottare un quadro giuridico condiviso per indirizzare tutti i paesi coinvolti. A disciplinare la materia nello specifico, cioè in ambito nazionale, pensano gli impianti legislativi di ogni paese.

Vediamo come orientarsi in ambito europeo e nazionale.

Le norme europee di riferimento

La Direttiva 2008/98/CE è la normativa che stabilisce il quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i termini di riferimento, questo testo contiene la differenza tra rifiuti e sottoprodotti, un elemento fondamentale per chiarire il valore intrinseco di un residuo.

La direttiva stabilisce una gerarchia dei rifiuti secondo cui alla prevenzione seguono prima la preparazione per il riutilizzo, poi il riciclaggio o altro recupero e infine lo smaltimento.
Sostanzialmente si invitano i produttori a ridurre i residui e a implementare strategie per aumentarne il valore, lasciando in ultimo trattamenti di smaltimento che non promuovono alcun tipo di circolarità.

È sempre la normativa europea a dire che i produttori devono provvedere economicamente alla gestione dei rifiuti e, se non trattati in proprio, fare affidamento a operatori registrati e riconosciuti.

Con la Direttiva di modifica UE 2018/851, il testo viene aggiornato in particolare facendo riferimento a misure specifiche per la promozione dell’economia circolare.
Un’altra modifica riguarda la responsabilità estesa del produttore, per la quale vengono introdotti requisiti operativi minimi.

Questa modifica nel complesso invita gli stati a prendere misure più stringenti nei confronti della sostenibilità e di un utilizzo più efficiente delle risorse.

La legislazione italiana

A livello nazionale, il testo giuridico di riferimento è il cosiddetto Codice Ambientale, cioè il decreto legislativo 152/2006.

I 318 articoli del Codice Ambientale sono divisi in sei parti e quella riferita alla gestione dei rifiuti è la parte IV. Qui è contenuta l’indicazione a catalogare i rifiuti speciali con un codice che li identifichi in modo univoco per determinare il successivo processo di gestione.
All’interno di questa sezione, nell’allegato D, è infatti contenuto l’elenco CER che riporta la classificazione completa dei tipi di rifiuti, a sua volta recepita dalla direttiva 75/442/CEE.

Le finalità di questo documento sono perfettamente allineate con quelle europee e in entrambi i casi – nazionale e comunitario – alle spalle ci sono interventi precedenti sul tema ambientale e di gestione dei rifiuti.

Secondo la normativa italiana, i produttori di rifiuti speciali, se non li conferiscono in autonomia presso l’impianto scelto per il trattamento, per farlo devono fare riferimento ad un partner registrato e accreditato all’interno dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Il R.E.N.T.Ri.

Un aspetto fondamentale messo in luce dalla giurisprudenza riguarda la responsabilità dei produttori nei confronti dei rifiuti.
Per garantire la massima trasparenza nelle operazioni e un controllo efficace da parte degli organi di competenza, è nato uno strumento di tracciabilità elettronico: il R.E.N.T.Ri.

Il MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha infatti organizzato un sistema interamente digitale per raccogliere la documentazione relativa a produzione, movimentazione e trasporto dei rifiuti. Con l’acronimo R.E.N.T.Ri. si intende quindi il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Per quanto riguarda la norma, il decreto ministeriale 59/2023 poi specificato dal decreto direttoriale del 21 settembre 2023, disciplina il sistema di tracciabilità e indica, per i soggetti interessati, le tempistiche di iscrizione al registro e altre scadenze rilevanti.

L’avvento della digitalizzazione nel comparto dei rifiuti ha permesso una gestione più snella della documentazione, che può agevolmente essere compilata anche grazie a software dedicati (ne abbiamo parlato qui).

Il codice smaltimento rifiuti

Abbiamo detto che il primo passo che spetta ad un produttore di rifiuti è l’identificazione e poi l’attribuzione del codice CER di riferimento.

Con codice dei rifiuti si intende una sequenza numerica di sei cifre formate da tre coppie successive. Ognuna di queste coppie riporta un’informazione precisa riguardo il processo e l’attività che hanno prodotto un rifiuto, indicandone anche la tipologia.

Questo è lo schema di riferimento per il codice CER:

  • con la prima coppia di cifre, con un numero da 00 a 20, si specifica il processo produttivo, quindi il settore industriale, che ha creato il rifiuto;
  • con la seconda coppia, con un numero da 01 a 09, si chiarisce l’attività produttiva e la lavorazione da cui si è ottenuto il rifiuto;
  • la terza coppia, con un numero da 00 a 99 indica la categoria, fa riferimento alle sostanze contenute nel rifiuto e quindi specifica la tipologia;
  • con un asterisco dopo l’ultima coppia di cifre si indica infine la pericolosità di un rifiuto.

Dal momento che la responsabilità di un rifiuto è in capo al produttore, è importante per le aziende fare affidamento ad un partner per la governance che sia competente, ma anche molto aggiornato per assicurarsi un adempimento legale conforme in tutti i dettagli.

L’analisi e l’attribuzione del codice dei rifiuti

Il produttore per muoversi correttamente e secondo la normativa deve quindi determinare il ciclo produttivo da cui proviene il rifiuto e conoscere nel dettaglio le materie prime che questo coinvolge.

Dal momento che il percorso di recupero o smaltimento – ma anche il trasporto – di un rifiuto parte dalla sua identificazione, è importante che questa sia fatta nel modo corretto. Quando per determinare, per esempio, la pericolosità di un rifiuto non sono sufficienti le informazioni a disposizione, è il caso di procedere con un’analisi chimica di laboratorio.

La procedura per l’attribuzione si organizza in questo modo, con una serie di operazioni che in caso affermativo o negativo prevedono passaggi diversi:

  • prima vengono consultate le classi CER che fanno riferimento al processo produttivo di un rifiuto considerando quelle da 01 a 12 e da 17 a 20;
  • se è possibile assegnare un codice specifico, si procede completando il codice CER, se invece non è possibile si fa riferimento alle classi 13, 14 e 15;
  • a questo punto, se è possibile assegnare un codice specifico, si prosegue completando il codice CER, se al contrario non si finalizza l’identificazione si passa alla classe 16;
  • se in questa è identificato il rifiuto in questione è possibile completare il codice, in caso contrario si assegna la categoria 99 che identifica un mancato riscontro all’interno dell’elenco CER.

Elenco CER (o Elenco Europeo dei Rifiuti EER)

Parlare di codici CER o EER equivale a dire lo stesso. I due acronimi indicano il Catalogo Europeo dei Rifiuti e l’Elenco Europeo dei Rifiuti, che di fatto propongono una categorizzazione identica.

Per quanto riguarda la prima coppia di cifre del codice CER, l’elenco indica questi settori industriali:

  • 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali.
  • 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti.
  • 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone.
  • 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile.
  • 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone.
  • 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici.
  • 07 Rifiuti dei processi chimici organici.
  • 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa.
  • 09 Rifiuti dell’industria fotografica.
  • 10 Rifiuti provenienti da processi termici.
  • 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa.
  • 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica.
  • 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12).
  • 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08).
  • 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti.
  • 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.
  • 17 Rifiuti dalle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati).
  • 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie).
  • 19 Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale.
  • 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

Come specificato, con la seconda coppia di cifre si specifica, per ciascun settore, il processo che genera il rifiuto in questione e con la terza, la sottoclasse che identifica la tipologia di rifiuto.

Il ruolo di Omnisyst

Noi di Omnisyst sosteniamo le aziende nella ricerca di soluzioni per valorizzare gli scarti che siano sempre conformi alle normative vigenti.

Con una conoscenza dettagliata e approfondita del settore costruita su anni di esperienza e formazione continua, attraverso il nostro lavoro offriamo le migliori alternative per gestire in maniera trasparente rifiuti e sottoprodotti industriali.

Per sapere come possiamo aiutare la tua azienda a costruire un percorso lecito e chiaro di sostenibilità a partire dai residui di produzione, contattaci.